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Ordinanza — n. 37168/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANTI RENATO nato a PALERMO il 06/04/1995 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 marzo 2020 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 18 dicembre 2017 dal Tribunale di Palermo con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, Villanti Renato era stato dichiarato colpevole dei reati di porto ingiustificato di un coltello multiuso -lama 5 cm- e di una forbice - lama 13 cm- (art.4 legge n.110/75) e di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (art.707 c.p.) commessi in data 19 agosto e 26 ottobre 2015; era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 800,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la Corte di secondo grado si è diffusa ampiamente sulle ragioni che hanno determinato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la commisurazione della pena. Con tali argomenti il ricorrente omette, visibilmente, di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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porto abusivo di armi reati violenti infrazione alla legge sulle armi reati penali gravi sanzione penale lesione al polso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANTI RENATO nato a PALERMO il 06/04/1995 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 marzo 2020 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 18 dicembre 2017 dal Tribunale di Palermo con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, Villanti Renato era stato dichiarato colpevole dei reati di porto ingiustificato di un coltello multiuso -lama 5 cm- e di una forbice - lama 13 cm- (art.4 legge n.110/75) e di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (art.707 c.p.) commessi in data 19 agosto e 26 ottobre 2015; era stato condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi dieci di arresto ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Villanti Renato, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del minimo della pena, ritenendo su tale punto assente la motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero la Corte di secondo grado si è diffusa ampiamente sulle ragioni che hanno determinato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche che la commisurazione della pena. Con tali argomenti il ricorrente omette, visibilmente, di confrontarsi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Preside