Ordinanza — n. 37167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI ARTAN ROLAND nato il 06/05/1980 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato, in sede di appello, l'ordinanza emessa il 29 novembre 2019 dal magistrato di sorveglianza di Venezia di esequibilità della misura di sicurezza dell'espulsione di Carni Artan Roland, di nazionalità albanese, dal territorio dello Stato disposta, in applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza di condanna nei confronti di tale persona emessa il 21 giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara (con conferma della misura in data 8 febbraio 2018 dalla Corte di Appello di Bologna).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato, in sede di appello, l'ordinanza emessa il 29 novembre 2019 dal magistrato di sorveglianza di Venezia di esequibilità della misura di sicurezza dell'espulsione di Carni Artan Roland, di nazionalità albanese, dal territorio dello Stato disposta, in applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza di condanna nei confronti di tale persona emessa il 21 giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara (con conferma della misura in data 8 febbraio 2018 dalla Corte di Appello di Bologna).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMI ARTAN ROLAND nato il 06/05/1980 avverso l'ordinanza del 06/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 ottobre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha confermato, in sede di appello, l'ordinanza emessa il 29 novembre 2019 dal magistrato di sorveglianza di Venezia di esequibilità della misura di sicurezza dell'espulsione di Carni Artan Roland, di nazionalità albanese, dal territorio dello Stato disposta, in applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza di condanna nei confronti di tale persona emessa il 21 giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara (con conferma della misura in data 8 febbraio 2018 dalla Corte di Appello di Bologna).
A fondamento della decisione si evidenzia che: - la sentenza di condanna riguardava la detenzione in concorso di 99,70 grammi di cocaina commessa nel dicembre 2016; - il ricorrente ha espiato la pena con tale sentenza inflitta dal 9 dicembre 2016 al 19 giugno 2019; - lo stesso ricorrente è risultato privo di lavoro, senza fissa dimora e in ben due occasioni è stato espulso dal territorio dello Stato; frequenta pregiudicati, è più volte rientrato illegalmente in Italia, si è reso irreperibile e non ha mai richiesto il permesso di soggiorno. Da questi elementi il Tribunale presume che, in caso di bisogno, il Carni possa nuovamente reiterare condotte delittuose volte a procurarsi i mezzi di sussistenza;
è dunque attuale la pericolosità sociale di tale persona.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Carni Artan Roland, deducendo violazione di legge penale in relazione all'art.203 cod. pen. e vizio di motivazione. Si evidenzia che l'assenza del territorio dallo Stato italiano- con trasferimento in Germania per motivi di lavoro- non può costituire indice di pericolosità sociale poiché il ricorrente è stato destinatario della misura di sicurezza della espulsione e per questa ragione si è allontanato; da ciò discende l'impossibilità di richiedere il permesso di soggiorno. Del pari infondata la presunzione implicita riguardo l'assenza di riferimenti qualificati sul territorio; si ribadisce la circostanza che il ricorrente venne sottoposto ad arresti domiciliari presso l'abitazione di parenti regolarmente presenti in Italia.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare non consentite rivalutazioni in fatto.La valutazione di attualità della pericolosità sociale risulta correttamente argomentata - nella decisione impugnata - sulla base di più indicatori fattuali, tra loro convergenti, ed il Tribunale non si è limitato a richiamare la gravità del fatto commesso. Le doglianze tendono a realizzare una impropria frammentazione di tale base fattuale e sollecitano rivalutazioni estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pr