Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal on February 26, 2021. Pesce Giuseppe had challenged a lower court's rejection of his claim against a ministerial order extending a differentiated regime, arguing the court failed to independently evaluate his role as a clan leader and the dismantling of his criminal group. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal void, resulting in a judgment ordering the appellant to pay procedural costs and a monetary fine estimated at 500 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A cassation appeal declared inadmissible due to the appellant's withdrawal results in a judgment ordering the payment of procedural costs and a monetary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1980 avverso l'ordinanza del 08/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 8 ottobre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Pesce Giuseppe avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato applicatogli dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 41 bis Ord. Pen., il 21 maggio 2019.
Ad avviso del tribunale di sorveglianza tale regime è giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo- quale "capo"- nel clan omonimo di `ndrangheta (assieme al padre e al fratello, condannati anch'essi all'ergastolo) operante nella provincia di Reggio Calabria e tuttora operativa, dall'essersi reso latitante sino al 2013 e dall'essere sposato con Bellocco Ilenia, figlia del boss di un'altra cosca omonima di 'ndrangheta. Si sottolinea la specifica capacità del sottoposto di mantenere contatti con l'associazione criminale di riferimento e l'assenza di elementi di dissociazione dal contesto criminale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Pesce Giuseppe, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice. Si censura la mancanza di autonoma critica delle argomentazioni contenute nel decreto di proroga e l'omessa valutazione delle critiche difensive riguardanti la definitiva esclusione del ruolo di capo del condannato -come emerge anche dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Pesce Giuseppina-, la spontanea consegna in carcere e lo smantellamento della ndrina facente capo a Pesce Antonino -padre del condannato-. Si evidenzia, inoltre, che non vi sono più, allo stato, altri appartenenti alla consorteria in stato di libertà e che tutti i congiunti del Pesce, insieme ai soggetti che ne favorirono la latitanza, sono ristretti in carcere. In data 26 febbraio 2021 è pervenuta la rinunzia espressa al ricorso sottoscritta da Pesce Giuseppe.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per effetto della rinunzia pervenuta da parte del ricorrente . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il