Ordinanza — n. 37162/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUATMIA SALIM nato il 24/01/1975 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; —74 — IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2020 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia con cui Khouatmia Salim era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 13 comma 13 d. Igs 286/1998 e gli era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione dopo essere stato espulso- con decreto del Prefetto di Imperia emesso in data 30 luglio 2011- e allontanato da esso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2020 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia con cui Khouatmia Salim era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 13 comma 13 d. Igs 286/1998 e gli era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione dopo essere stato espulso- con decreto del Prefetto di Imperia emesso in data 30 luglio 2011- e allontanato da esso.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOUATMIA SALIM nato il 24/01/1975 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; —74 — IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 febbraio 2020 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Imperia con cui Khouatmia Salim era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 13 comma 13 d. Igs 286/1998 e gli era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato senza la prescritta autorizzazione dopo essere stato espulso- con decreto del Prefetto di Imperia emesso in data 30 luglio 2011- e allontanato da esso.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Khouatmia Salim, deducendo la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche (ferma restando la concessione di diversa attenuante tipica) è saldamente ancorato - nella decisione impugnata - alla ricorrenza di precedenti, in tema di stupefacenti, aspetto che resiste alle critiche difensive. Si tratta, infatti, di un elemento di fatto tale da illuminare negativamente la personalità dell'imputato, lì dove l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la valorizzazione, in chiave di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, di aspetti positivi sul fatto o sulla personalità.
Il punto è, pertanto, trattato in sede di merito senza vizi logici né vizi in diritto, né il ricorrente si confronta in modo adeguato con le ragioni espresse dal Tribunale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Pr