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Ordinanza — n. 37160/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the challenged order was not independently appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bonavoglia Michele inadmissible de plano. The lower court had rejected a request for a concurred penalty due to a calculation error in the monetary fine, which the appellant argued did not affect the final sentence. The Court ruled that the challenged order was not an independently appealable provision, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 609, 616 c.p.p.; A cassation appeal against an order rejecting a request for a concurred penalty is inadmissible de plano because such orders are not independently appealable.

Parole chiave

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concurred penalty inadmissible appeal procedural defect de plano dismissal calculation error errore nella commisurazione della pena contravvenzione per eccesso di velocità conversione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip, in motivazione, ha rilevato l'errore di calcolo nella stima della pena pecuniaria - riduzione ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVOGLIA MICHELE nato a BARI il 24/11/1988 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI(29.1 v).45 "o 4e—p a rt udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2020 il Gip del Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di pena concordata, effettuata da Bonavoglia Michele, in sede di opposizione a decreto penale di condanna in ragione della illegalità della pena finale determinata. Al prevenuto era stata comminata la pena di euro 7750,00 di ammenda per violazione dell'art. 186 commi 2, lettera c) e 2 sexies D.Lgs. n. 285/1992.

In sede di opposizione era stata richiesta la pena finale pari a mesi 4 di arresto ed euro 1500,00 di ammenda, con sostituzione della pena ex art. 186 comma 9 bis Cds nei corrispondenti mesi 4 e giorni 6 di lavoro di pubblica utilità. Il Gip, in motivazione, ha rilevato l'errore di calcolo nella stima della pena pecuniaria - riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. superiore al massimo previsto ex lege-; ciò ha reso illegale la determinazione della pena finale e ha determinato la disposizione del giudizio immediato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Bonavoglia Michele, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si censura l'irrilevanza dell'errore di calcolo intervenuto nel passaggio intermedio di computo, poiché la determinazione della pena finale sarebbe stata la medesima avendo applicato, ex art. 186 comma 2 sexies Cds, alla pena base -mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa- un aumento per la circostanza aggravante superiore alla metà -mesi sei di arresto ed euro 2250,00 di ammenda-. Si evidenzia, in ultimo, che, in sede di conversione, lo scarto di euro 166,00 non avrebbe comunque comportato una diversa quantificazione dei giorni di lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con trattazione de plano, perché proposto avverso provvedimento non autonomamente impugnabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estenso