Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37158/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37158/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37158/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DARIO nato a ROMA il 23/11/1970 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020 il Tribunale di Roma, ufficio Gip, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Di Benedetto Dario diretta, in via principale, a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna emessa dall'adito Tribunale in data 4 luglio 2017 -compresa nel cumulo-, a ragione dell'omessa traduzione e partecipazione al processo dell'imputato; in via subordinata, a far sospendere l'esecuzione del suddetto titolo. 1.1 II Gip ha motivato la propria decisione, sulla base dell' essere stato l'imputato sempre indicato quale "libero, assente", senza alcuna indicazione di legittimo impedimento, e della accertata consapevolezza in capo a quest'ultimo del procedimento a suo carico, per aver proposto incidente di esecuzione davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 670 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37158/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020 il Tribunale di Roma, ufficio Gip, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Di Benedetto Dario diretta, in via principale, a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna emessa dall'adito Tribunale in data 4 luglio 2017 -compresa nel cumulo-, a ragione dell'omessa traduzione e partecipazione al processo dell'imputato; in via subordinata, a far sospendere l'esecuzione del suddetto titolo. 1.1 II Gip ha motivato la propria decisione, sulla base dell' essere stato l'imputato sempre indicato quale "libero, assente", senza alcuna indicazione di legittimo impedimento, e della accertata consapevolezza in capo a quest'ultimo del procedimento a suo carico, per aver proposto incidente di esecuzione davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena detenuto liberazione condizionale carcerazione cautelativa arresto in vista d'estradizione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 670 cod.proc.pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Benedetto Dario, deducendo violazione degli artt. 670 cod.proc.pen., 111 Cost., 178 lettera c) e 179 cod.proc.pen, 6 CEDU.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO DARIO nato a ROMA il 23/11/1970 avverso l'ordinanza del 30/10/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2020 il Tribunale di Roma, ufficio Gip, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Di Benedetto Dario diretta, in via principale, a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo in relazione alla sentenza di condanna emessa dall'adito Tribunale in data 4 luglio 2017 -compresa nel cumulo-, a ragione dell'omessa traduzione e partecipazione al processo dell'imputato; in via subordinata, a far sospendere l'esecuzione del suddetto titolo. 1.1 II Gip ha motivato la propria decisione, sulla base dell' essere stato l'imputato sempre indicato quale "libero, assente", senza alcuna indicazione di legittimo impedimento, e della accertata consapevolezza in capo a quest'ultimo del procedimento a suo carico, per aver proposto incidente di esecuzione davanti al medesimo giudice che aveva emesso la sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Benedetto Dario, deducendo violazione degli artt. 670 cod.proc.pen., 111 Cost., 178 lettera c) e 179 cod.proc.pen, 6 CEDU. Si ribadisce che con atto del 10 maggio 2017 la difesa aveva provveduto a segnalare lo stato di detenzione del ricorrente -in relazione ad altro procedimento-, motivo per cui era stata richiesta la traduzione per partecipare al secondo processo e svolgere le proprie difese. Per questi motivi, essendo la condizione già nota al giudicante che non ha provveduto, si dovrebbe dichiarare la nullità generale ed assoluta della sentenza e, a cascata, del titolo esecutivo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte, l'omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto (in diverso procedimento, con circostanza nota al giudice procedente) determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che andava dedotta in sede di cognizione e che - in ogni caso - non sopravvive alla formazione del giudicato (in termini generali v. Sez. U n. 15498 del 26.11.2020, Lovric, rv 280931). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il P