Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37157/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded and generic grounds regarding differentiated regime review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Papale Pietro inadmissible, citing the manifest unfoundedness and genericity of his arguments. Papale challenged the Tribunal of Surveillance's rejection of his request for a differentiated regime, alleging apparent lack of motivation and underestimating his positive behavioral record. The court ruled that the Tribunal correctly applied preventive principles by evaluating associative intensity without requiring full proof of criminal contribution, a factual assessment immune from cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against differentiated regime decisions are admissible only for legal violations involving absent or incomprehensible reasoning; factual evaluations of criminal association intensity and preventive necessity are immune from cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
differentiated regime Tribunal of Surveillance mafia association preventive principle cassation inadmissibility factual assessment legal violation crimine organizzato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen.
3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE PIETRO nato a TORRE DEL GRECO il 28/06/1982 avverso l'ordinanza del 25/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 0-1-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 25 settembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel valutare i contenuti del reclamo proposto da Papale Pietro avverso il decreto ministeriale del 18 gennaio 2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen., lo ha respinto, evidenziando che il sottoposto è, insieme ai congiunti anch'essi detenuti, elemento apicale e capo dell'omonima consorteria mafiosa federatasi con il clan Ascione, tutt'ora operativa nelle zone di Ercolano e dedita alla commissione di gravi reati.

Quanto alla generale ricorrenza dei presupposti di legge, il Tribunale evidenzia, oltre alle vicende giudiziarie note riguardo gli efferati delitti, come siano stati confermati gli elementi sintomatici della consistente e attuale pericolosità sociale del Papale, in assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo. Da ciò deriva la concretezza del pericolo correlato - in caso di collocamento in regime ordinario - alla capacità del soggetto di comunicare indebitamente con l'esterno e con i compagni in detenzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Papale Pietro, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. Il ricorso evidenzia che l'ordinanza impugnata è affetta da una motivazione apparente in relazione alla attuale capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con i vertici del clan e all'operatività stessa dell'organizzazione criminale. Si censura, inoltre, la sottovalutazione della positiva relazione comportamentale in atti, immune da rilievi disciplinari.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza e genericità dei motivi addotti. 3.1 Va in premessa evidenziato che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza è ricorribile solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 41 bis comma 2 sexies ord. pen . . Da ciò deriva che, quanto alle ragioni poste a sostegno della decisione, il vizio può riscontrarsi solo in ipotesi di 'assenza grafica' del percorso valutativo o adozione di un provvedimento la cui linea ricostruttiva risulta del tutto avulsa dal contenuto degli atti processuali o incomprensibile.Nel caso in esame sono invece indicati precisi elementi (relativi alla particolare intensità del ruolo svolto in ambito associativo) la cui valenza dimostrativa in modo non irragionevole è stata posta alla base del rigetto del reclamo.

Va ribadito, come da costante orientamento interpretativo, che l'applicazione o la proroga del regime differenziato non richiede un pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presuppone l'individuazione, in sede processuale, di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto - nell'ambito della quale di certo incide l'intensità pregressa del rapporto già accertato - che, anche ove basata su semplici dati indizianti, si sottrae al sindacato di legittimità. Non sono emersi, inoltre, reali elementi comprovanti il distacco dal contesto di provenienza, come evidenziato dal Tribunale, non potendosi ritenere tale l'assenza di rilievi disciplinari. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il C