Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding denial of generic mitigating circumstances and fine substitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and substituting custodial punishment with a fine, but the court found these arguments unsupported by the record. The court ruled that the denial was legally sound because the defendant's prior conduct negatively impacted his personality, precluding the application of mitigating factors and justifying the custodial sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and its decision to impose a custodial sentence are legally justified by the defendant's negative personality traits evident from prior conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITUCCI FRANCESCO nato a NAPOLI il 10/08/1968 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2020 la Corte di Appello di Bologna confermava l'affermazione di penale responsabilità nei confronti di Vitucci Francesco in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 76 comma 3 D.L.vo 159/2011 (violazione del foglio di via obbligatorio) -emesso nei suoi confronti dal Questore di Forlí in data 30 dicembre 2016- commessi il 26 gennaio e il 22 aprile 2017. L'imputato, a seguito di tale decisione, è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Vitucci Francesco, deducendo vizio di motivazione sul punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato - nella decisione impugnata - alla ricorrenza di precedenti, anche specifici, aspetto che resiste alle critiche difensive. Si tratta, infatti, di un elemento di fatto tale da illuminare negativamente la personalità dell'imputato, lì dove l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la valorizzazione, in chiave di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, di aspetti positivi sul fatto o sulla personalità.
Il punto è, pertanto, trattato in sede di merito senza vizi logici né vizi in diritto e la prognosi negativa, ritualmente espressa, ha comportato anche il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presid