Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37152/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37152/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37152/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIERNA CONTINO LUCA nato a PALERMO il 04/04/1996 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAt-zi- a>vy,is"5 911-er" rp-d7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIR:ITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 202C) la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, applicato l'art.599 bis cod.proc.pen., ha ridotto ad anni tre e giorni quindici di reclusione la pena inflitta a Odierna Contino Luca per i reati di incendio di autovetture ed altro oggetto di contestazione -capi da a) ad h)-, commessi in Treviso dal 29 gennaio al 14 luglio 2018.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 599 bis cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 2 luglio 202C) la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, applicato l'art.599 bis cod.proc.pen., ha ridotto ad anni tre e giorni quindici di reclusione la pena inflitta a Odierna Contino Luca per i reati di incendio di autovetture ed altro oggetto di contestazione -capi da a) ad h)-, commessi in Treviso dal 29 gennaio al 14 luglio 2018.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati guida nonostante revoca della patente revisione della sentenza penale contravvenzione riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Odierna Contino Luca, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all' art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod.proc.pen
Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la decisione di secondo grado ha preso atto della rinunzia al primo motivo di appello e dell'intervenuto accordo tra le parti sulla riduzione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODIERNA CONTINO LUCA nato a PALERMO il 04/04/1996 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAt-zi- a>vy,is"5 911-er" rp-d7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; A IN FATTO E IN DIR:ITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 202C) la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, applicato l'art.599 bis cod.proc.pen., ha ridotto ad anni tre e giorni quindici di reclusione la pena inflitta a Odierna Contino Luca per i reati di incendio di autovetture ed altro oggetto di contestazione -capi da a) ad h)-, commessi in Treviso dal 29 gennaio al 14 luglio 2018.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Odierna Contino Luca, deducendo erronea applicazione di legge in relazione all' art. 129 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la decisione di secondo grado ha preso atto della rinunzia al primo motivo di appello e dell'intervenuto accordo tra le parti sulla riduzione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza posteriore al 3 agosto 2017.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il President