Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37151/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37151/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERAIO TINDARO GIUSEPPE nato a MIRTO il 07/09/1974 avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di PATTIL4.t. ea v uso ajle- parr,"7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Calderaio Tindaro Giuseppe impugna la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 26 novembre 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 50,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché il 18 settembre 2015 in Capo d'Orlando, in seguito a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ea v uso ajle- parr,"7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Calderaio Tindaro Giuseppe impugna la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 26 novembre 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 50,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché il 18 settembre 2015 in Capo d'Orlando, in seguito a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi permesso di promuovere un procedimento penale risarcimento per atto illecito procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico impunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Si chiedono, in subordine, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e la revoca della sospensione condizionale della pena.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERAIO TINDARO GIUSEPPE nato a MIRTO il 07/09/1974 avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di PATTIL4.t. ea v uso ajle- parr,"7 udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Calderaio Tindaro Giuseppe impugna la sentenza del Tribunale di Patti emessa in data 26 novembre 2019, che lo ha condannato alla pena di euro 50,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 4 L. 110/75, perché il 18 settembre 2015 in Capo d'Orlando, in seguito a perquisizione, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico al di fuori della sua abitazione, senza giustificato motivo.

2. Con l'atto di appello, il ricorrente contesta la mancata adozione di un provvedimento di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, non avrebbe provato l'inesistenza di un giustificato motivo legittimante il possesso del coltello e avrebbe erroneamente valutato il locus commissi delicti -si evidenzia che il fatto è stato commesso nella pertinenza dell'immobile privato-. Si chiedono, in subordine, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., e la revoca della sospensione condizionale della pena.

3. La Corte di appello di Messina ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto dal Calderaio come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

4. Il ricorso è inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presi