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Ordinanza — n. 37150/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37150/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37150/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZUTTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 13/06/1971 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOtclap--av,viSo alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Lanzutti Alessandro. Sia il provvedimento impugnato (del 28 settembre 2020) che il ricorso (del 27 ottobre 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37150/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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disobbedienza alla decisione dell'autorità diritto di ottenere una decisione facoltà di astenersi dal testimoniare difetto di sottoscrizione obbligazione a facoltà alternativa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZUTTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 13/06/1971 avverso l'ordinanza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOtclap--av,viSo alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Lanzutti Alessandro. Sia il provvedimento impugnato (del 28 settembre 2020) che il ricorso (del 27 ottobre 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffa