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Ordinanza — n. 37148/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE ANIELLO nato a SARNO il 24/10/1963 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato, nei confronti di Squillante Aniello, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore. Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Squillante Aniello -in concorso con la moglie Impossibile Lucia, parimenti giudicata- per la detenzione di un'arma clandestina (fucile cal. 16 cd. "tipo lupara") e per la ricettazione della stessa, con condanna del medesimo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il punto è, pertanto, trattato in sede di merito senza vizi logici né vizi in diritto, con manifesta infondatezza della doglianza espressa nell'atto di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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ritiro della querela penale partecipazione al reato violazioni della legge sulle armi pena complementare attenuazione della pena revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE ANIELLO nato a SARNO il 24/10/1963 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 ottobre 2020 la Corte di Appello di Salerno ha confermato, nei confronti di Squillante Aniello, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore. Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di Squillante Aniello -in concorso con la moglie Impossibile Lucia, parimenti giudicata- per la detenzione di un'arma clandestina (fucile cal. 16 cd. "tipo lupara") e per la ricettazione della stessa, con condanna del medesimo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Squillante Aniello, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Ad avviso del ricorrente la decisione di secondo grado avrebbe erroneamente escluso le attenuanti generiche, invece concesse alla coimputata, basandosi solamente sui precedenti penali e non considerando l' atteggiamento collaborativo e il comportamento processuale tenuto dallo stesso, in uno con il minimo disvalore del fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorato - nella decisione impugnata - alla ricorrenza di plurimi precedenti, anche specifici, aspetto che resiste alle critiche difensive. Si tratta, infatti, di elemento di fatto tale da illuminare negativamente la personalità dell'imputato, lì dove l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede la valorizzazione, in chiave di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, di aspetti positivi sul fatto o sulla personalità.

Il punto è, pertanto, trattato in sede di merito senza vizi logici né vizi in diritto, con manifesta infondatezza della doglianza espressa nell'atto di ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presi