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Ordinanza — n. 37146/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37146/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37146/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALU' SERGIO nato a TERMINI IMERESE il 02/06/1975 avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEia e 'v o a pa-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 1241 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Cefalù Sergio impugna la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 7 luglio 2020, che lo ha condannato alla pena di euro 320,00 di ammenda, in ordine al reato di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 cod. pen., perché il 23 novembre 2014 in Termini Imerese aveva effettuato una telefonata al centralino della Stazione Carabinieri del luogo per segnalare una minaccia alle proprie figlie, poi rivelatasi inesistente, perpetrata dal locatore della propria abitazione.

Regesto Legislator

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art. 658 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cefalù Sergio impugna la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 7 luglio 2020, che lo ha condannato alla pena di euro 320,00 di ammenda, in ordine al reato di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 cod. pen., perché il 23 novembre 2014 in Termini Imerese aveva effettuato una telefonata al centralino della Stazione Carabinieri del luogo per segnalare una minaccia alle proprie figlie, poi rivelatasi inesistente, perpetrata dal locatore della propria abitazione.

Parole chiave

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pubblica intimidazione minaccia credibile registrazione clandestina di conversazioni messa in pericolo del bene del figlio protezione delle comunicazioni audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

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art. 658 cod. pen
Cefalù Sergio impugna la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 7 luglio 2020, che lo ha condannato alla pena di euro 320,00 di ammenda, in ordine al reato di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 cod.
art. 131 bis cod. pen
Cefalù chiede, inoltre, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALU' SERGIO nato a TERMINI IMERESE il 02/06/1975 avverso la sentenza del 07/07/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEia e 'v o a pa-ni; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 1241 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Cefalù Sergio impugna la sentenza del Tribunale di Termini Imerese emessa in data 7 luglio 2020, che lo ha condannato alla pena di euro 320,00 di ammenda, in ordine al reato di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 cod. pen., perché il 23 novembre 2014 in Termini Imerese aveva effettuato una telefonata al centralino della Stazione Carabinieri del luogo per segnalare una minaccia alle proprie figlie, poi rivelatasi inesistente, perpetrata dal locatore della propria abitazione.

2. Con l'atto di appello, il ricorrente contesta la mancata adozione di un provvedimento di assoluzione, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale, infatti, avrebbe ritenuto l'idoneità dell'annunzio a suscitare allarme sociale, pur a fronte della reale sussistenza del pericolo originato da forti tensioni per motivi economico-patrimoniali con il locatore. Cefalù chiede, inoltre, l'accertamento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

3. La Corte di appello di Termini Imerese ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello proposto dal Cefalù come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetti alla Corte di cassazione.

4. Il ricorso è inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presid