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Ordinanza — n. 37144/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded arguments regarding recidivism and sentencing equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37144/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gaetano Capodiferro inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant challenged a second-instance sentence that reduced his prison term by applying generic mitigating circumstances while simultaneously finding him guilty of recidivism. The court rejected the defense's claim that the minor nature of the offense precluded an assessment of increased social danger, ruling that the distinction between mitigating factors and recidivism was legally sound and specific to the case.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court correctly distinguishes between the application of generic mitigating circumstances based on factual specifics and the assessment of recidivism based on the offender's personality and prior record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness of grounds recidivism and mitigating circumstances sentencing equivalence analysis procedural costs and fines pericolo di reiterazione controllo periodico della detenzione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Capodiferro Gaetano, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Capodiferro Gaetano, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIFERRO GAETANO nato a BARI il 11/11/1983 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 novembre 2019 la Corte di Appello di Bari ha riformato quoad poenam la decisione emessa in primo grado nei confronti di Capodiferro Gaetano, rideterminando il trattamento sanzionatorio nella misura di anni uno di reclusione. In sede di merito l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, per aver violato le prescrizioni correlate alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Capodiferro Gaetano, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Nel ricorso si assume che l'entità modesta del fatto -posta a base della concessione delle attenuanti generiche- non potrebbe condurre ad un giudizio di accresciuta e rinnovata pericolosità sociale tale da sostenere l' applicazione della recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La decisione impugnata ha operato una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e ritenuta recidiva. In tale valutazione non è dato scorgere alcun profilo di illogicità, posto che la applicazione delle attenuanti generiche è riferita ad un profilo del fatto (in particolare la non ampia estensione dell'orario di rientro), mentre la valutazione di accentuata pericolosità posta a base della recidiva è correlata al negativo giudizio sulla personalità (in ragione dei numerosi precedenti).

La critica difensiva, pertanto, si muove su binari astratti e non si rappiorta alla specificità del caso concreto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..\ / /

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presi