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Ordinanza — n. 37070/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37070/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37070/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAJ GlIERGI nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINOeltrto—avVin—atte-peFt4;. udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che LAZAJ GJIERGI ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37070/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 61:3 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

Parole chiave

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esame nel merito censura dell'apprezzamento delle prove risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate mancata prova di parzialità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAJ GlIERGI nato il 31/10/1981 avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di TORINOeltrto—avVin—atte-peFt4;. udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che LAZAJ GJIERGI ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 61:3 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore ammende.

Roma