Ordinanza — n. 37066/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO PIERGIORGIO DOMENICO nato a ASTI il 22/04/1967 avverso la sentenza del 19/06/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO44atg-a,ALisa-alle_122cti, udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che BIANCO PIERGIORGIO DOMENICO ha proposto ricorso personale e sostanzialmente privo di motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37066/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 61:3 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO PIERGIORGIO DOMENICO nato a ASTI il 22/04/1967 avverso la sentenza del 19/06/2019 del GIP TRIBUNALE di TORINO44atg-a,ALisa-alle_122cti, udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che BIANCO PIERGIORGIO DOMENICO ha proposto ricorso personale e sostanzialmente privo di motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 61:3 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così decis in Roma, il 8 aprile 2021 Il cons,Vere stensore Il pre