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Ordinanza — n. 37062/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being personal, violating Art. 613 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37062/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by LMSKAWI SOFIANE inadmissible because it was a personal appeal, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued this violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, but the court held that requiring technical representation for cassation appeals is within legislative discretion and does not limit defense rights. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The requirement for technical representation in cassation appeals is a valid legislative measure that does not infringe upon the right to defense, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility technical representation requirement cassation appeal procedure right to defense limitation legislative discretion criminal law testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento identificazione forense

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
Art. 24 Cost.
Art. 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LMSKAWI SOFIANE nato il 26/06/1995 avverso la sentenza del 25/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAtlet-e~4se-alie-paiti.; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che LMSKAWI SOFIANE ha proposto ricorso personale e sostanzialmente privo di motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così dec• in Roma, il 8 aprile 2021 Il cons wliere stensore Il presi