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Ordinanza — n. 37061/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible because it is personal and violates procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37061/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued this violated constitutional rights, but the court ruled that requiring technical representation does not limit defensive faculties. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was fined €4,000 for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The appeal to the Supreme Court against a settlement agreement in second instance is inadmissible if filed personally by the accused, as the law mandates technical representation without infringing on defensive rights.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility technical representation requirement settlement agreement appeal procedural violation sanction Supreme Court jurisdiction domanda d'asilo di rom diritto romano attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
27201101); - che, comunque, il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ROMANO nato a TORINO il 15/06/1981 avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdetatrrart4s4;--alle_pag."4-- udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che HALILOVIC ROMANO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena concordata ex art.599 bis cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così d • in Roma, il 8 aprile 2021 Il con gliere estensore