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Ordinanza — n. 37060/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as personally filed without technical representation, violating criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37060/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the required technical representation. The defendant argued that the law restricting personal appeals violated constitutional rights and European Convention obligations, but the court found the restriction within legislative discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay a fine of four thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 24, 111 Cost.; The restriction on personal appeals in criminal cassation proceedings is a valid exercise of legislative discretion that does not infringe upon the right to defense.

Parole chiave

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criminal procedure code personal appeal restriction technical representation requirement legislative discretion right to defense constitutional complaint inadmissible appeal esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che privo di motivi, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 24, 111, comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che privo di motivi, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che privo di motivi, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEUCCI KATIA nato a TIVOLI il 23/03/1984 avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di ROMAdatc2-a~ief~eTrerm udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che MEUCCI KATIA ha proposto ricorso personale e privo di motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, oltre che privo di motivi, è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021 fl consigliere estensore Il preside