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Ordinanza — n. 37058/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and request for evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37058/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabrizio Guidoni inadmissible. Guidoni's defense argued that the lower court violated the law by failing to properly evaluate the victim's testimony regarding aggravated intentional injuries. The court rejected these claims as generic repetitions of the appellate court's reasoning and because they sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the probative result or challenge the judge's interpretation of evidence, as the court's role is limited to verifying the conformity of the lower court's reasoning with the specific procedural record.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evidence re-evaluation legality review procedural record prove fabbricate verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco
Infatti, sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone
ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv.
Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua
Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.
Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese
234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.
Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic
Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio
Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDONI FABRIZIO nato a ROMA il 24/07/1975 avverso la sentenza del 19/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale GUIDONI FABRIZIO era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove (con particolare riferimento alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa) e, di conseguenza, all'affermazione di responsabilità.

Il difensore ha depositato memoria con la quale ha contestato la valutazione preliminare di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. Peraltro, le censure sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Infatti, sono inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci oma il 8 aprile 2021 Il Consi iere e