Ordinanza — n. 37054/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORDONARO FILIPPO nato a TORINO il 01/03/1991 PASQUALINO ALESSIO nato a CALTANISSETTA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37054/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale BORDONARO FILIPPO e PASQUALINO ALESSIO sono stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BORDONARO FILIPPO nato a TORINO il 01/03/1991 PASQUALINO ALESSIO nato a CALTANISSETTA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale BORDONARO FILIPPO e PASQUALINO ALESSIO sono stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata.
I ricorsi sono inammissibili. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con gli atti di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. orna il 8 aprile 2021 tens