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Ordinanza — n. 37053/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37053/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37053/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUGAZZA SAMUELE nato a CODOGNO il 13/01/1983 FUGAZZA SIMONE nato a CODOGNO il 06/12/1990 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUGAZZA SAMUELE nato a CODOGNO il 13/01/1983 FUGAZZA SIMONE nato a CODOGNO il 06/12/1990 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUGAZZA SAMUELE nato a CODOGNO il 13/01/1983 FUGAZZA SIMONE nato a CODOGNO il 06/12/1990 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale FUGAZZA SAMUELE e FUGAZZA SIMONE sono stati condannati per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decisin oma il 8 aprile 2021 Il