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Ordinanza — n. 37052/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37052/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37052/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/09/1965 avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SICILIANO GIUSEPPE era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie motivi di cassazione revisione della sentenza penale risarcimento del danno risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/09/1965 avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SICILIANO GIUSEPPE era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decis n •oma il 8 aprile 2021 Il Consi Here ;stensore Il Presidente G