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Ordinanza — n. 37051/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeals for assault charges due to lack of specific legal grounds and inadmissible evidence re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by Basilla Mirella and Tardio Samantha inadmissible. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and responsibility, but the court noted their arguments lacked a specific correlation with the lower court's reasoning. Furthermore, the court held that re-evaluating evidence is not permitted in a legality review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they fail to specify the correlation between the contested decision's reasons and the grounds of the appeal, or if they seek a re-evaluation of evidence which is excluded in legality proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds evidence re-evaluation prohibition legality review proceedings correlation of reasons censura dell'apprezzamento delle prove procedure di ricorso esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BASILE MIRELLA nato a CALTAGIRONE il 10/11/1963 TARDIO SAMANTHA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 23/09/1989 avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale BASILE MIRELLA e TARDIO SAMANTHA erano state condannate per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle imputate, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove, anche con travisamento delle stesse. I ricorsi sono inammissibili. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le censure attinenti l'affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Roma il 8 aprile 2021 estensore Il Presidente Gr ccoli Stefgno U'.,; C.. I