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Ordinanza — n. 37049/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPETTA FILIPPO nato a MESSINA il 03/02/1993 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SPETTA FILIPPO era stato condannato per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. peri. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. peri. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte minaccia nel diritto penale cognizione del ricorso per cassazione istanza di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPETTA FILIPPO nato a MESSINA il 03/02/1993 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SPETTA FILIPPO era stato condannato per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. peri. Il ricorso è inammissibile. Invero, il motivo proposto risulta generico, in quanto pedissequamente reiterativo di quello dedotto con l'atto di appello e sul quale la Corte territoriale ha specificamente, congruamente e logicamente motivato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso a Roma il 8 aprile 2021 Il Consi tensore Il