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Ordinanza — n. 37047/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription and insufficiently specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37047/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Michele Cordaro inadmissible, confirming the lower court's judgment on aggravated injuries and property damage. The defense argued violations regarding prescription, liability, and sentencing, but the court found the prescription period had expired due to statutory suspensions totaling 402 days. Furthermore, the remaining grounds were rejected as lacking the required specific correlation between the appealed decision's reasoning and the arguments presented, violating procedural rules on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the contested decision's reasoning or if the statutory limitation period has expired due to legal suspensions.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statutory limitation period suspension of prescription lack of specific grounds correlation of arguments procedural penalty aggravated injuries ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 159 cod. pen.
Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen. per un totale di 402 giorni.
art. 159 cod. pen
Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDARO MICHELE nato a SAN CATALDO il 07/01/1991 avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CORDARO MICHELE era stato condannato per reati di lesioni aggravate e danneggiamento. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla prescrizione, alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il motivo sulla prescrizione, giacché sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen. per un totale di 402 giorni.

Dunque, il termine prescrizionale è decorso alla data del 16 dicembre 2018 ovvero dopo al sentenza di appello. Gli altri motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le censure attinenti l'affermazione di responsabilità sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 8 aprile 2021 Il Consiglie tensore Il