Ordinanza — n. 37044/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNITURE E SERVIZI S.RL GIÀ ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A. nel procedimento a carico di: FEDERICO MIRKO nato a VENAFRO il 21/10/1985 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37044/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto FEDERICO MIRKO dai reati di furto e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile FORNITURE E SERVIZI S.RL GIÀ ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A., denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato e alla pronunzia assolutoria dello stesso. Sia la parte civile ricorrente sia l'imputato hanno depositato memorie.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FORNITURE E SERVIZI S.RL GIÀ ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A. nel procedimento a carico di: FEDERICO MIRKO nato a VENAFRO il 21/10/1985 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto FEDERICO MIRKO dai reati di furto e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della parte civile FORNITURE E SERVIZI S.RL GIÀ ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A., denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato e alla pronunzia assolutoria dello stesso. Sia la parte civile ricorrente sia l'imputato hanno depositato memorie.
Il ricorso è inammissibile. Quanto alla ammissibilità dell'atto di appello, si rinviene nella sentenza impugnata congrua, corretta e logica motivazione. Le doglianze relative alla pronunzia di assoluzione sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Esse, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci • in oma il 8 aprile 2021 Il Cons'gli e ste