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Ordinanza — n. 37041/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37041/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37041/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GADALETA GAETANO era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla omessa applicazione dell'art. 35 d.lgs 274/2000.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla omessa applicazione dell'art. 35 d.lgs 274/2000.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario restituzione e risarcimento risarcimento del danno pagamento dell'ammenda risarcimento alle vittime di reati ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GADALETA GAETANO nato a MOLFETTA il 01/06/1990 avverso la sentenza del 04/02/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha -per quanto di interesse in questa sede- confermato la pronunzia di primo grado con la quale GADALETA GAETANO era stato condannato per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla omessa applicazione dell'art. 35 d.lgs 274/2000.

2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte sono del tutto generiche, in quanto pedissequamente reiterative di quelle dedotte in appello e manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In proposito va rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Sulle doglianze difensive il Tribunale ha motivato in maniera congrua e logica. Va inoltre rilevato che i vizi motivazionali denunziati non sono proponibili ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così dec "n Roma, il 8 aprile 2021 Il consi ste