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Ordinanza — n. 37039/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37039/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE FRANCESCO nato a GRAGNANO il 11/09/1973 avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento della Cassazione, ha - per quanto qui di interesse- assolto CASCONE FRANCECO dal reato di tentato omicidio, avendo riconosciuto la legittima difesa, e ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla residuale imputazione di cui agli artt. 2 e 4 legge 895/1967. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla prescrizione e al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 4 legge 895/1967. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla prescrizione e al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi remissione della pena pena residua immunità parziale tentato omicidio aggravato assassinio qualificato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE FRANCESCO nato a GRAGNANO il 11/09/1973 avverso la sentenza del 26/05/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale, nel giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento della Cassazione, ha - per quanto qui di interesse- assolto CASCONE FRANCECO dal reato di tentato omicidio, avendo riconosciuto la legittima difesa, e ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla residuale imputazione di cui agli artt. 2 e 4 legge 895/1967. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla prescrizione e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Invero, manifestamente infondato è il motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata declaratoria di prescrizione in relazione la reato di cui agli artt. 2 e 4 legge 895/1967. Correttamente al Corte territoriale ha rilevato che le statuizioni relative alla affermazione di responsabilità per il suddetto delitto devono ritenersi definitive in seguito alla pronunzia di annullamento con rinvio emessa dalla Cassazione limitatamente al reato di tentato omicidio. Inammissibili per genericità sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, in quanto non si confrontano con le argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche della motivazione della sentenza impugnata (pag. 12).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende., Così deci Roma il 8 aprile 2021 Il Cons estensore Il President