Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37038/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37038/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37038/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIROSYAN KRISTINE nato il 15/10/1985 avverso la sentenza del 05/06/2018 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata in epigrafe, il Tribunale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale MARTIROSYAN KRISTINE era stata condannata per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova ex art. 507 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 507 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37038/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova ex art. 507 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate inesigibile malgrado lesioni salute cognizione del ricorso per cassazione abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 507 cod. proc. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova ex art. 507 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIROSYAN KRISTINE nato il 15/10/1985 avverso la sentenza del 05/06/2018 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata in epigrafe, il Tribunale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale MARTIROSYAN KRISTINE era stata condannata per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova ex art. 507 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Il Tribunale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in oma il 8 aprile 2021 Il Consig e