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Sentenza — n. 37037/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37037/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37037/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CANGIANO ANTONIO era stato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità. Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 37037/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma secondo, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità. Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale crimine di aggressione violenza o minaccia contro le autorità reati violenti gravi addebiti penali censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CANGIANO ANTONIO era stato condannato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per difetto della condizione di procedibilità. Invero, così come si desume dagli atti, non è stata presentata querela dalla persona offesa e il reato di minaccia grave contestato non è riconducibile nelle ipotesi residuali, procedibili di ufficio, di cui al terzo comma dell'art. 612 cod. pen.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per difetto di querela. Così deciso oma il 8 aprile 2021 Il Consk iere e.tensore Il Presi