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Ordinanza — n. 37036/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific correlation between grounds and court reasoning under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37036/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense counsel inadmissible. The appellants argued for violation of law regarding sentencing, but the court found their grounds lacked specific correlation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the reasoning of the contested decision, which must explicitly address the arguments presented by the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific correlation Art. 591 c.p.p. vizio di mancanza di specificità correlation between grounds and reasoning aggravamento della pena revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURIA GIUSEPPE nato a ROSSANO il 04/09/1956 CURIA ANTONIO CARMINE nato a ROSSANO il 23/07/1983 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CURIA GIUSEPPE e CURIA ANTONIO CARMINE sono stati condannati per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con gli atti di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. oma il