Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37035/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37035/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37035/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBEKWE DAVID nato a ASSISI il 09/12/1992 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale IBEKWE DAVID era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, allegando che il termine prescrizionale è decorso alla data del 13 novembre 2018, nonché denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 37035/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, allegando che il termine prescrizionale è decorso alla data del 13 novembre 2018, nonché denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale sanzione penale termini di ricorso azione civile esigibilità pena accessoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 612 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale IBEKWE DAVID era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBEKWE DAVID nato a ASSISI il 09/12/1992 avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale IBEKWE DAVID era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, allegando che il termine prescrizionale è decorso alla data del 13 novembre 2018, nonché denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova dichiarativa e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il motivo relativo alla decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di appello. Invero il reato è stato commesso in data 6 maggio 2011 e il termine prorogato di anni sette e mesi sei è decorso in data 6 novembre 2018 e, quindi, dopo la sentenza di appello, deliberata in data 17 settembre 2018. Irrilevante è il dato valorizzato dal ricorrente ovvero quello che la motivazione della sentenza è stata depositata in data successiva al 6 novembre 2018. Sotto altro profilo, si rileva che i motivi relativi alla valutazione delle prove e al trattamento sanzionatorio proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decise 'n Roma il 8 aprile 2021 Il Cons. estensore Il Presidente iccoli St