Ordinanza — n. 37033/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURI PAOLO nato a ROMA il 01/10/1952 avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale TAMBURI PAOLO era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità, alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al diniego della attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare e delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 37033/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità, alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al diniego della attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare e delle attenuanti generiche.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURI PAOLO nato a ROMA il 01/10/1952 avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale TAMBURI PAOLO era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità, alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva, alla corretta qualificazione giuridica del fatto, al diniego della attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare e delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci o i Roma il 8 aprile 202