Cassation appeal dismissed for lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning under Art. 591 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Said Fadlaoui inadmissible due to a lack of specific correlation between the appeal grounds and the reasoning of the appealed judgment. The defendant argued for a re-evaluation of the victim's credibility and sentencing, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific arguments used by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must demonstrate a specific correlation between the grounds of the decision under review and the reasons adduced in the act of appeal, as a lack of such correlation constitutes a defect of specificity rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI SAID nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 24/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale FADLAOUI SAID era stato condannato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla valutazione della attendibilità della persona offesa e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le censure proposte con il primo motivo sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, con consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.