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Sentenza — n. 37031/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37031/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37031/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANZARRI CARLO nato a ROMA il 07/08/1975 avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha confermato la pronunzia di condanna emessa in primo grado nei confronti di ZANZARRI CARLO per il reato di bancarotta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso alla data del 26 ottobre 2018 il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delitart. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone:

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 37 cod. pen; Sentenza — n. 37031/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso alla data del 26 ottobre 2018 il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delitart. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone:

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale sanzione internazionale penalità di mora pene condizionali altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
E di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANZARRI CARLO nato a ROMA il 07/08/1975 avverso la sentenza del 23/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha confermato la pronunzia di condanna emessa in primo grado nei confronti di ZANZARRI CARLO per il reato di bancarotta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Va emessa declaratoria di estinzione del reato, essendo decorso alla data del 26 ottobre 2018 il termine di prescrizione. Invero, sebbene i motivi di ricorso siano inammissibili, va rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie. Con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delitart. 216, ultimo comma, legge fallimentare «nella parte in cui dispone:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»» (così testualmente il dispositivo della menzionata sentenza). La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon; Sez. U. n. 6240 del 27/11/2014, in motivazione). E di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci Domenico, Rv. 27628601). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021 onsigli re este