Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fazzolari Fabio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from aggravated theft to attempted theft, citing violations of law and defects in reasoning. The court rejected this because the appeal lacked a specific correlation between the cited arguments and the lower court's explicit motivations, rendering the grounds generic and insufficient under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision, as the appellate court cannot ignore the explicit explanations provided by the lower judge.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZOLARI FABIO nato a GENOVA il 16/10/1966 avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza igffllEg==f in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale FAZZOLARI FABIO era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a alla affermazione di responsabilità e chiedendo riqualificarsi il fatto come furto tentato. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle analoghe doglianze proposte con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. Peraltro, le censure oggetto di ricorso sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, con consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci o in R ma il 8 aprile 2