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Ordinanza — n. 37024/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and inadmissible re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37024/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lezzi Gabriele inadmissible. The defense argued for violation of law and lack of mitigation under Article 62 of the Penal Code, but these claims were merely repetitive of the appellate court's arguments without establishing a specific link to the contested decision. The court rejected the appeal because the grounds lacked specificity and attempted to re-evaluate evidence, which is prohibited in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal, or if they seek a re-evaluation of evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds re-evaluation of evidence mitigation of punishment correlation of arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 62 n.4 c.p.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: affermazione di responsabilità; insussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEZZI GABRIELE nato a LECCE il 28/09/1971 avverso la sentenza del 12/10/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale LEZZI GABRIELE era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: affermazione di responsabilità; insussistenza della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli contenuti nell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Inoltre le censure sono versate in fatto e in parte finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deci n Roma il 8 aprile 2021 Il Cons re est