Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the defense counsel were merely repetitive of the appellate court's arguments without establishing a specific correlation to the lower court's reasoning. The defense argued violations regarding liability, the aggravating circumstance of dexterity, and sentencing, but failed to demonstrate how the appellate decision contradicted these specific points. Consequently, the court applied the principle that a cassation complaint must explicitly link the contested reasoning to the specific errors alleged, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to demonstrate a clear correlation between the reasons supporting the contested decision and the arguments presented in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDU EMIL nato il 01/10/1967 avverso la sentenza del 05/10/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; 7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte territoriale ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SANDU EMIL era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: affermazione di responsabilità; sussistenza della aggravante della destrezza; trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti, pedissequamente reiterativi di quelli contenuti nell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammend,..- Così decido ir Roma il 8 aprile 2021 Il Consiglieri estensore Il Presidente Stef,ap IN Li 12 oig n21 IL (1es'(71i