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Ordinanza — n. 37021/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft due to vague grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37021/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a conviction for attempted theft inadmissible. The defense argued for the exclusion of voluntary discontinuance and a substitute penalty, but the court found the appeal grounds lacked specific correlation with the lower court's reasoning and attempted to re-evaluate evidence, which is prohibited in this stage. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 56, comma 3 cod. pen.; Art. 59 d.lgs 689/81; Art. 99, comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specific correlation with the contested decision's reasoning or if they seek a factual re-evaluation prohibited in the stage of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds re-evaluation of evidence substitute penalty request voluntary discontinuance exclusion recidiva bar court costs and fine licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 56, comma 3 cod. pen.
La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 56, comma terzo, cod.
Art. 59 d.lgs 689/81
Peraltro, la richiesta non sarebbe stata accoglibile, ostandovi, ai sensi dell'art. 59 d.lgs 689/81, la contestata (e ritenuta) recidiva ex art.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
59 d.lgs 689/81, la contestata (e ritenuta) recidiva ex art. 99, comma quarto, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA FABRIZIO nato a GENOVA il 18/02/1968 avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CORONA FABRIZIO era stato condannato per il reato di tentato furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova in relazione alla esclusione della "desistenza volontaria", nonché violazione di legge processuale in relazione alla richiesta difensiva di applicazione di sanzione sostitutiva.

Il difensore ha depositato memoria, alla quale ha allegato il verbale del 9 luglio 2015. Il ricorso è inammissibile. Invero, i primi due motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Peraltro, le doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 56, comma terzo, cod. pen.. Né si rilevano sul punto i vizi di travisamento della prova, genericamente denunziati dalla difesa. Quanto alla omessa motivazione in relazione alla richiesta di sanzione sostitutiva, si rileva in primo luogo che essa risulta essere stata genericamente formulata con l'atto di appello (pag. 10 di tale atto). Peraltro, la richiesta non sarebbe stata accoglibile, ostandovi, ai sensi dell'art. 59 d.lgs 689/81, la contestata (e ritenuta) recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così ciso n Roma il 8 aprile 2021 I gli r