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Ordinanza — n. 37018/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37018/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CAMPANARO ANTONIO era stato condannato per reati di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; recidiva; attenuanti generiche; termine prescrizionale. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 37018/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; recidiva; attenuanti generiche; termine prescrizionale. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale furto aggravato scemata imputabilità reato mancato aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; recidiva; attenuanti generiche; termine prescrizionale.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANARO ANTONIO nato a FOGGIA il 04/11/1984 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha - per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado, con la quale CAMPANARO ANTONIO era stato condannato per reati di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione a: diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; recidiva; attenuanti generiche; termine prescrizionale. Il ricorso è inammissibile. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

E va in proposito rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. Quanto all'applicazione della condizione di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., si rileva che non risulta essere formulata la relativa richiesta in appello e, comunque, che essa non è applicabile i ragione dei limiti edittali previsti dai reati in relazione ai quali è intervenuta condanna. La Corte territoriale ha specificamente motivato sulle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e sulla ritenuta recidiva, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Incomprensibili risultano le doglianze relative alla prescrizione dei reati contestati, ove si consideri in particolare che è stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così dec>sb—i Roma il 8 aprile