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Ordinanza — n. 37016/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37016/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37016/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a Rocco Zucano, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56 e 575 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37016/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generiche asserzioni senza spiegare le ragioni della illegalità della pena come rideterminata secondo la richiesta concordata • 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ip favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena revisione della sentenza penale tentato omicidio aggravato concorso ideale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento ip favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUCANO ROCCO nato a BARI il 07/03/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha recepito la richiesta di rideterminazione della pena concordata dalle parti ai sensi degli artt. 589 e 599-bis cod. proc. pen., riducendo quella inflitta in primo grado a Rocco Zucano, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 56 e 575 cod. pen.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Rocco Zucano, a mezzo del proprio difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello ha omesso di verificare la legalità della pena come irrogata.

3. Il ricorso è inammissibile, poiché svolge generiche asserzioni senza spiegare le ragioni della illegalità della pena come rideterminata secondo la richiesta concordata • 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, da emettere "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento ip favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente