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Ordinanza — n. 37014/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37014/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37014/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Mario Campisi era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni interenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni interenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie superamento del visto motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennizzo per carcerazione preventiva riesame dell'entità pena carcerazione preventiva eccessiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI MARIO nato a NAPOLI il 23/11/1973 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Mario Campisi era stato condannato alla pena di anno uno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni interenti alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

2. Propone ricorso per cassazione Mario Campisi, tramite il difensore. L'impugnazione dopo avere fatto riferimento all'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen, rileva che gli episodi riguardano una pluralità di condotte distanti nel tempo e comunque inidonei a integrare la fattispecie delittuosa contestata.

3. Tali doglianze risultano con evidenza inammissibili, poiché contengono mere asserzioni che giungono a generiche e immotivate rivalutazioni dei fatti, in assenza di qualsiasi confronto con le motivazione della sentenza impugnata che ampiamente rappresenta le ragioni dell'integrazione del reato (pagg. 3- 6).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, dell& somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente p Consigliere estensore oberto Binenti Luigi Fabrizio Augusto Mancuso \