Italian court dismisses appeal for habitual police violation conviction as arguments are merely re-evaluative and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Diego Girgenti's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Girgenti argued his repeated police summons violations were due to forgetfulness or exhaustion, and challenged the recidivism and sentencing severity. The court rejected these claims as specific, substantive, or legally grounded, ruling them instead as generic re-evaluations of facts already properly assessed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 comma 2 d. Igs. n. 159 del 2011; Cassazione: appeals based on mere re-evaluation of facts without specific legal grounds or new evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRGENTI DIEGO nato a CORREGGIO il 03/04/1989 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa all'esito del giudizio di primo grado, con la quale Diego Girgenti era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (l'imputato violava in quattro giorni diversi le prescrizioni interenti all'obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia).
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Diego Girgenti, tramite il proprio difensore, lamentando, a mezzo di quattro motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione. Il primo motivo rileva che le condotte tutte giustificate dal ricorrente come una mera dimenticanza o in ragione dell'essersi addormentato per la stanchezza dopo il lavoro, non potevano integrare la volontaria offesa del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Il secondo motivo lamenta la mancata verifica dei presupposti della recidiva. Il terzo motivo contesta il riconoscimento della continuazione pur trattandosi di un unico reato abituale. Il quarto motivo si duole dell'assenza di motivazione in ordine all'entità della pena fissata in misura notevolmente superiore al minimo.
3. Le doglianze svolte nel ricorso risultano tutte aspecifiche, meramente rivalutative e comunque manifestamente infondate. Ed infatti, il primo motivo svolge rilievi che evocano assertivamente quanto genericamente giustificazioni, senza misurarsi con le valutazioni di merito che hanno appropriatamente ravvisato la concreta idoneità dei fatti a ledere in termini di volontarietà il bene giuridico tutelato. Il secondo motivo continua a opporre rivalutazioni agli apprezzamenti illustrati della sentenza circa la recidiva, fondati sull'attenta valutazione della natura, del numero e dell'epoca dei precedenti penali, nonché su altri fattori ancora nello stesso senso significativi.
Il terzo motivo, contestando la configurabilità della continuazione, continua a evocare principi dettati in materia di violazioni diverse da quelle nella specie contestate, costitute ogni volta da un'inosservanza che dà luogo a un'autonoma condotta criminosa. Con il quarto motivo si svolgono nuovamente rilievi meramente rivalutativi, a fronte di adeguate spiegazioni di merito intervenute anche sull'entità della pena inflitta. _ 4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere