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Ordinanza — n. 37010/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37010/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37010/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto, per quanto qui rileva, rigettava l'istanza nell'interesse di Angelo Di Corrado volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte per i reati di ricettazione separatamente giudicati con sentenze irrevocabili il 28 settembre 2017, il 7 dicembre 2018 e il 7 febbraio 2020.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37010/2021 — snpen · Corte di Cassazione: dist. di Taranto, per quanto qui rileva, rigettava l'istanza nell'interesse di Angelo Di Corrado volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte per i reati di ricettazione separatamente giudicati con sentenze irrevocabili il 28 settembre 2017, il 7 dicembre 2018 e il 7 febbraio 2020.

Parole chiave

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truffa in materia di credito recupero di crediti usura reiterazione di reati penali revoca del credito al consumo credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
di Taranto, per quanto qui rileva, rigettava l'istanza nell'interesse di Angelo Di Corrado volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CORRADO ANGELO nato a TARANTO il 10/07/1972 LtATC-.. avverso l'ordinanza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto, per quanto qui rileva, rigettava l'istanza nell'interesse di Angelo Di Corrado volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte per i reati di ricettazione separatamente giudicati con sentenze irrevocabili il 28 settembre 2017, il 7 dicembre 2018 e il 7 febbraio 2020.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Angelo Di Corrado, tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione, sul rilievo che è stato escluso il medesimo disegno criminoso senza la corretta verifica degli indicatori al riguardo da considerare, essendosi fatto riferimento alla semplice circostanza che i titoli oggetto delle ricettazioni erano stati consegnati a persone diverse, una sola della quale "usurario" del ricorrente, mentre i furti dai quali essi provenivano erano stati commessi a distanza di pochi mesi e in quel periodo Di Corrado era stato costretto ad acquisire i titoli di cui trattasi dovendo comunque fare fronte ai debiti contratti con alcuni soggetti. Con memoria depositata il 4 febbraio 2021, la difesa illustra e sviluppa ancora lo stesso percorso critico delle censure mosse in sede di ricorso.

3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine al diniego della continuazione, in quanto, a fronte dell'allegazione dell'elemento unificatore dei fatti secondo cui i titoli sarebbero stati acquisiti in ragione dell'attività di usura subita dal ricorrente, ha ragionevolmente apprezzato in senso contrario la circostanza, non smentita dalla censure, che detta attività, secondo l'imputazione elevata, cessava ancor prima dell'acquisizione dei titoli e veniva addebitata solo a uno dei soggetti ai quali essi erano stati in seguito consegnati, sicché ciò che residuava erano unicamente le precarie condizioni economiche che avevano costituito il motivo a delinquere.

A queste non smentite spiegazioni di merito, che illustrano le ragioni per cui la sola omogeneità dei fatti e l'arco temporale degli stessi siano stati ritenuti non sufficienti, il ricorso e la successiva memoria oppongono unicamente altre valutazioni in fatto che citano ancora il movente dei bisogni e una cadenza temporale dei furti comunque non contenuta, senza così smentire la logicità del percorso che ha ritenuto decisivo, in senso contrario all'unicità del medesimo disegno criminoso, le concrete modalità dell'intero operare del ricorrente.

Si tratta, dunque, di doglianze solo rivalutative o manifestamente infondate.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consiglier