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Ordinanza — n. 37007/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37007/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37007/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Mario Benenati era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto, nella forma continuata, previsto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (commesso in diverse date nel pendio compreso fra il 23 agosto 2016 e 4 novembre 2016), con il riconoscimento della recidiva così come contestata.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 37007/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (commesso in diverse date nel pendio compreso fra il 23 agosto 2016 e 4 novembre 2016), con il riconoscimento della recidiva così come contestata.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente attività criminosa pentito riduzione della pena correità

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Lamenta, con un primo motivo, violazione dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENENATI MARIO nato a VITTORIA il 19/02/1981 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella di primo grado, con la quale Mario Benenati era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto, nella forma continuata, previsto dall'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 (commesso in diverse date nel pendio compreso fra il 23 agosto 2016 e 4 novembre 2016), con il riconoscimento della recidiva così come contestata.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Mario Benenati, tramite il proprio difensore. Lamenta, con un primo motivo, violazione dell'art. 81 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione fra i fatti contestati e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, commessi tra il luglio 2010 e il luglio 2012, essendosi fondato tale diniego senza tenere conto degli indicatori del medesimo disegno criminoso desumibili dalle modalità delle condotte e facendo riferimento alla sola distanza temporale fra i fatti, nonostante la detenzione nel frattempo subita dal ricorrente. Con un secondo motivo, rileva la mera apparenza della motivazione e violazione dell'art. 99cod. pen., essendo stato giustificato il riconoscimento della recidiva contestata solo in ragione della commissione di reati della stessa indole.

3. Il ricorso muove doglianze tutte inammissibili. Infatti, il primo motivo si oppone ai logici apprezzamenti di merito che, a fronte della tipologia delle condotte e della distanza di quattro anni fra esse, hanno ritenuto inidoneo ogni altro elemento al fine di configurare il medesimo disegno criminoso secondo l'elemento ideativo e quello rappresentativa richiesti. Il secondo motivo, invece, non considera che la motivazione, con riferimento al riconoscimento della recidiva, non si è limitata a far menzione della nuova commissione dei reati della stessa indole, ma ha appropriatamente richiamato, al fine dell'individuazione dalla manifestazione della maggiore pericolosità sociale e pertanto capacità a delinquere, le modalità dei fatti come in precedenza descritti, ossia secondo una sequenza di condotte che con spregiudicatezza avevano visto il ricorrente reiterate ancora la violazione per ben quattro volte in pochi mesi.

4. Ne discende la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere es