Ordinanza — n. 37005/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale con il quale era stata applicata a Carmine Schiavone - in espiazione della pena di anni trenta di reclusione- la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 41-bis, Ord. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE CARMINE nato a LORETO il 25/06/1983 avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale con il quale era stata applicata a Carmine Schiavone - in espiazione della pena di anni trenta di reclusione- la proroga per anni due della sospensione di alcune regole del trattamento penitenziario secondo quanto previsto dall'art. 41-bis, Ord. pen.
2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione Carmine Schiavone, tramite il proprio difensore, lamentando violazioni di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce che non è stata compiuta la doverosa verifica in ordine alla sussistenza di elementi attuali e concreti da cui risulti la capacità del ricorrente di mantenere i contatti con la criminalità organizzata, essendosi al riguardo fatto cenno semplicemente al suo ruolo di vertice nel sodalizio prima della detenzione. Né sono stati considerati gli effetti e la durata della stessa, posto peraltro che al riguardo sono state svolte affermazioni prive di ogni conducenza. Di talché, la motivazione adottata ha assunto tutte le caratteristiche della mera apparenza.
3. Il Tribunale di sorveglianza ha invece fornito idonee spiegazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti della proroga dello speciale regime detentivo, valorizzando il genere e l'estensione delle attività di tipo camorristico verso cui il ricorrente ha manifestato uno stabile e radicato interessamento, rivestendo un ruolo di vertice nell'ambito di un ramificato clan camorristico tuttora operante, sì da potersi ragionevolmente desumere, sulla base di concreti elementi e in assenza di sopravvenuti comportamenti carcerari chiaramente indicativi di un mutamento di quel particolare genere di impegno criminoso (anzi si segnala un rilievo disciplinare dovuto a "comportamenti offensivi"), il pericolo attuale del mantenimento dei contatti con la criminalità organizzata, secondo moduli operativi cui sono improntati i rapporti fra il tipo di sodalizio e i capi in carcere.
A tale motivazione, che certamente non risulta apparente (soltanto sotto tale profilo essa può essere in questa sede censurata essendo proponibile ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge), contrappone l'enunciazione di principi, svolge mere rivalutazioni che neppure si confrontano con l'intero percorso giustificativo, assegna al puro e semplice decorso del tempo - dovuto alla carcerazione nel frattempo subita - significati esclusi dal testo normativo. Si tratta, pertanto, di doglianze tutte manifestamente infondate.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore Roberto_Binenti Luigi Fabrizio Augu