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Ordinanza — n. 37004/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; Constitutional Court ruling on 24-hour appeal term did not apply to necessity permits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37004/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the applicant's failure to meet the statutory appeal deadline. The applicant argued that a recent Constitutional Court decision invalidating the 24-hour limit for appeal should have extended the deadline for necessity permits. The court rejected this, noting the Constitutional ruling specifically addressed 'merit' permits, leaving the 24-hour rule for necessity permits unchanged and thus the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 30 Ord. pen.; Art. 136 c.p.p.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding the 24-hour appeal term for 'merit' permits does not extend to 'necessity' permits, which remain subject to the original strict time limit.

Parole chiave

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necessity permits merit permits appeal deadline tardiness Constitutional Court ruling Ord. pen. inadmissibility durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 30 Ord. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile il reclamo nell'interesse di Manolo Anzilotti avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del predetto di concessione di un permesso di "necessità" ex art. 30 Ord. pen.
Art. 30-ter, comma 7 Ord. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile il reclamo nell'interesse di Manolo Anzilotti avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del predetto di concessione di un permesso di "necessità" ex art. 30 Ord.
Art. 136 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale n. 113 del 2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANZILOTTI MANOLO nato a ROMA il 18/10/1993 avverso l'ordinanza del 23/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile il reclamo nell'interesse di Manolo Anzilotti avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l'istanza del predetto di concessione di un permesso di "necessità" ex art. 30 Ord. pen.

2. Propone ricorso per cassazione Manolo Anzilotti, tramite il difensore, denunciando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo per tardività ha omesso di considerare la sentenza della Corte costituzione n. 113 del 2020, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 30, comma 7-ter, Ord. pen., nella parte in cui prevede il termine di ventiquattro ore - non invece di quindici giorni - per impugnare la pronuncia del magistrato di sorveglianza in materia di permessi.

3. Tali doglianze risultano manifestamente infondate, poiché la succitata sentenza della Corte costituzionale ha riguardato esclusivamente il termine previsto in materia di permessi premio dall'art. 30-ter, comma 7, Ord. pen., lasciando pertanto invariata l'applicabilità del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 30 Ord. pen. nella materia dei permessi di necessità, che risulta senza contestazioni essere stata quella interessata dall'istanza del condannato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore ;Roberto Binenti !,\ Luigi