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Ordinanza — n. 36999/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual comparison regarding crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36999/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify temporal and spatial criteria for crime continuity, specifically regarding planned robberies in Luino. The court rejected these complaints as they did not adequately compare the appellant's arguments with the lower court's detailed reasoning or rely on generic assertions.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning; generic complaints or arguments not properly compared to the judgment's motivation result in inadmissibility.

Parole chiave

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crime continuity inadmissibility of appeal specific comparison requirement lower court reasoning generic assertions rejection multe non pagate infrazioni uniche e continuate continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese rigettava l'istanza nell'interesse di Smakaj Jetmir volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 671 cod. proc. pen
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese rigettava l'istanza nell'interesse di Smakaj Jetmir volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAKAJ JETMIR nato a SHKODER( ALBANIA) il 06/06/1981 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del GIP TRIBUNALE di VARESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese rigettava l'istanza nell'interesse di Smakaj Jetmir volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in ordine alle pene allo stesso inflitte per i reati giudicati con sentenze, entrambe divenute irrevocabili, della Corte di appello di Bari del 22 marzo 2013 e della Corte di appello di Milano del 14 maggio 2018.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Smakaj Jetmir, tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che non ci si è attenuti ai criteri di verifica dei presupposti della continuazione, poiché si è omesso di considerare quanto dedotto in ordine ai dati temporali e spaziali delle condotte e alla pianificazione delle rapine in Luino.

3. Il giudice dell'esecuzione ha invece fornito appropriate spiegazioni in ordine all'apprezzamento degli elementi che lo hanno condotto ad escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso iniziale con riferimento ai reati separatamente giudicati, ragionevolmente illustrando al riguardo specifici indicatori negativi (relativi alle modalità, ai correi, ai luoghi e all'epoca dei fatti) Le doglianze mosse risultano prive dei requisiti di ammissibilità, poiché non si confrontano adeguatamente con quanto motivatamente rappresentato o invocano altre ricostruzioni di merito sulla base di assertivi e generici rilievi.

4. Dalla conseguente dichiarazione d'inammissibilità, discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente Il Consigliere estensore