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Ordinanza — n. 36998/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding credit of time where prior detention preceded new crime despite continuance recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36998/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Lorenzo Crivello's cassation appeal inadmissible, rejecting his request to count prior detention as credit of time for a new crime committed in 2017. Crivello argued that the lower court erred by applying a statutory prohibition because the credit of time arose after the new offense, citing Constitutional Court precedents. The court ruled that the statutory ban applies whenever prior uncredited detention precedes the new crime, regardless of procedural nuances regarding continuance recognition, thereby upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.; The prohibition against counting prior uncredited detention as credit of time applies whenever such detention precedes the commission of a new crime, irrespective of subsequent procedural adjustments regarding the recognition of continuance.

Parole chiave

Generato dall'IA
credit of time continuation of sentence procedural prohibition prior detention cassation inadmissibility special prevention rehabilitation principles sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Lorenzo Crivello, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il Giudice dell'esecuzione, fondando il rigetto dell'istanza sull'applicazione del divieto di cui all'art. 657 comma 4 cod.
Art. 3 Cost.
Art. 13 Cost.
Art. 27 Cost.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Sentenza Corte Costituzionale n. 198 del 2014
art. 657 comma 4 cod. proc. pen
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Lorenzo Crivello, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il Giudice dell'esecuzione, fondando il rigetto dell'istanza sull'applicazione del divieto di cui all'art. 657 comma 4 cod.
art. 657 cod. proc. pen
Il ricorrente chiede inoltre che, nel caso di conferma della lettura asseverata dal giudice dell'esecuzione, venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen., per violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Corte Costituzionale n. 198 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO LORENZO nato a PALERMO il 07/07/1982 avverso l'ordinanza del 14/09/2020 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese rigettava l'istanza con la quale era stato richiesto di computare, in relazione alla pena da eseguire per reati commessi da Lorenzo Crivello il 3 gennaio 2017 (sentenza irrevocabile il 17 dicembre 2019), un precedente periodo di detenzione in espiazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile il 29 febbraio 2012 che era risultato senza titolo per effetto del riconoscimento della continuazione e della conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio tramite una terza sentenza anch'essa irrevocabile.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione Lorenzo Crivello, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che il Giudice dell'esecuzione, fondando il rigetto dell'istanza sull'applicazione del divieto di cui all'art. 657 comma 4 cod. proc. pen., ha erroneamente richiamato principi affermati nel diverso caso in cui il "credito di pena" si sia formato a seguito di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, mentre esso nella specie è intervenuto solo dopo la commissione del nuovo reato relativo alla pena in esecuzione e un annullamento con rinvio che ha imposto l'adeguamento a criteri legali fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.

In ragione di ciò detto divieto nella specie non poteva trovare applicazione, trattandosi di "credito di pena" sopraggiunto alla commissione del nuovo reato. Il ricorrente chiede inoltre che, nel caso di conferma della lettura asseverata dal giudice dell'esecuzione, venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 657 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 13 e 27 Cost.

3. Le doglianze mosse risultano manifestamente infondate. Anzitutto, nessuna rilevanza può assumere in sé l'osservazione che il riconoscimento della continuazione con riferimento alla prima sentenza irrevocabile relativa alla precedente detenzione risultata in parte senza titolo, sia stato operato dal giudice della cognizione con altra sentenza e con una rideterminazione della pena ritenuti in cognizione in violazione dell'assetto normativo in quel momento dovuto alla sentenza della Corte cost. n 32 del 2014. Ed infatti il divieto istituito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. deve comunque operare "in ogni caso" - secondo la chiara formulazione della norma - in cui l'espiazione senza titolo preceda la commissione del nuovo reato.

Circostanza che pacificamente si è verificata nel caso di cui trattasi. I Gli ulteriori rilievi, che fanno riferimento al formarsi del "credito di pena" a seguito di una pronuncia intervenuta dopo la precedente esecuzione e la stessa commissione del nuovo reato, si fondano su osservazioni critiche che non si misurano con le spiegazioni illustrate in materia dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 2014) - e già richiamate nel provvedimento impugnato - secondo cui il divieto previsto dal comma 4 dell'art. 657 cod. proc. pen. trova giustificazione, prima ancora che nelle possibili conseguenze connesse alla consapevolezza del "credito di pena", nella fondamentale esigenza logico- giuridica per cui la pena per essere tale deve sempre seguire la sua esecuzione, non potendo altrimenti svolgere le funzioni di prevenzione speciale e rieducative che ne costituiscono l'essenza secondo i principi affermati dalla Costituzione.

Ne deriva la manifesta infondatezza non solo delle doglianze mosse, ma anche della questione di legittimità costituzionale come in ultimo prospettata.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente